Sul portale RENTRi sono stati forniti chiarimenti relativi all’iscrizione da parte dei Comuni.
In particolare le indicazioni riguardano:
Il Comune che svolge in economia, con proprie risorse, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (RU) non rientra tra i soggetti per i quali previsto l’obbligo di iscrizione al RENTRi con profilo trasportatore.
I Comuni che gestiscono i centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lettera mm) del D.lgs. n. 152/2006 sono tenuti a iscriversi al RENTRi nel rispetto delle tempistiche di cui all’art. 12 del DM 59/2023.
Tali Comuni:
1. per i rifiuti pericolosi in uscita dal centro di raccolta:
2. per i rifiuti non pericolosi in uscita dal centro di raccolta:
Le fattispecie sopradescritte si applicano anche alle comunità montane e alle unioni di comuni in quanto enti locali finalizzati all’esercizio associato di funzioni e servizi, così come disciplinati dal Titolo II del D.lgs. n. 267/2000, nella misura in cui a tali enti siano attribuite le medesime funzioni dei comuni in materia di gestione dei rifiuti urbani.